COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 22/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA D. VISMARA 2008 avverso sanzioni mer

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 107 del 22/01/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO POLISPORTIVA D. VISMARA 2008 avverso sanzioni merito gara Vismara 2008 – Sirolo Numana, del 6.1.2010 – Campionato Regionale di Promozione, girone “A” - Com. Uff. n. 100 dell’8.1.2010. 

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Di Blasi Alessandro, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive “per aver attinto un giocatore avversario con uno sputo”.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva D. Vismara 2008, deducendo l’involontarietà del gesto del proprio tesserato e chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero una riduzione della sanzione impugnata.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato di avere espulso il Di Blasi al quarantasettesimo minuto del secondo tempo della gara in esame, per avere questi sputato intenzionalmente ad un avversario attingendolo alla manica della maglia di gioco.

Motivi della decisione

  La Commissione, letto il reclamo, esaminati  gli atti ufficiali di gara, sentiti l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il presente gravame non possa essere accolto.

  La descrizione dei fatti, estremamente chiara e perdipiù assistita da fede probatoria privilegiata ai sensi dell’art. 35, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, non fa dubitare dell’operato dell’arbitro né di quanto lo stesso abbia constatato.

  Relativamente alla sanzione inflitta, questa Commissione rileva che, integrando lo sputo un fatto avente natura indiscutibilmente violenta ed intenzionale, sanzionato dall’art. 19, comma 4, lett. b) Cgs, il Giudice Sportivo ha correttamente applicato la sanzione di tre giornate, peraltro corrispondente al minimo edittalmente previsto dalla suddetta norma.

 

P.Q.M.

la Commissione, respinge il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva D. Vismara 2008 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

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