COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 27/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA COLLEMARINO avverso sanzioni merito gara

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 110 del 27/01/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO POLISPORTIVA COLLEMARINO avverso sanzioni merito gara Collemarino - Labor, del 9.1.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 103 del 13.1.2010.

  Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva, tra le altre, le seguenti sanzioni:

a)  al massaggiatore Sarta Giovanni, asseritamene tesserato per la reclamante, l’inibizione fino al 31 dicembre 2013, per il comportamento da questi tenuto, a fine gara, nei confronti dell’arbitro;

b)  all’assistente di parte Veronese Stefano l’inibizione fino al 10 febbraio 2010.

  Avverso tali sanzioni ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Collemarino lamentandone l’eccessività.

  Alla richiesta audizione, la reclamante negava ogni addebito a carico del proprio tesserato, chiedendo una congrua riduzione della sanzione impugnata.

  Ascoltato a chiarimenti, il direttore di gara ha ulteriormente confermato i gravi fatti ascritti al Sarta, precisando, tra l’altro, che lo stesso lo colpì con uno schiaffo al collo, provocandogli forte, momentaneo dolore.

LA COMMISSIONE

letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;ascoltati l’arbitro e la reclamante;udito in camera di consiglio il Giudice relatore;rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame nella parte inerente la sanzione applicata al Veronese in quanto inferiore al minimo e, quindi, non impugnabile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva; ritenuto che dall’esame delle risultanze istruttorie, che, com’è noto, costituiscono fonti probatorie privilegiate, risulta provata la responsabilità del Sarta in ordine ai fatti ascrittigli; ritenuto che colpire l’arbitro costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto idoneo a ledere profondamente un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo e che la non gravità delle conseguenze fisiche riportate non è elemento idoneo a cambiare il predetto giudizio;ritenuto tuttavia di poter accogliere l’impugnazione sotto il profilo della sproporzione della sanzione, alla luce dei parametri costantemente seguiti da questo Collegio, sia pur a fronte del permanere della responsabilità del Sarta per come accertata.

P.Q.M.

accoglie il gravame come sopra proposto dalla Polisportiva Collemarino, per l’effetto riducendo al 31 dicembre 2012 la sanzione dell’inibizione del sig. Sarta Giovanni.

  Ordina restituirsi la tassa reclamo.

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