COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato  Ufficiale  N.  72 del 13.01.2010 Decisione della commissione Disciplinare 5.2.1. 

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.crmoliselnd.come sul

Comunicato  Ufficiale  N.  72 del 13.01.2010

Decisione della commissione Disciplinare

5.2.1.  A.S.D. SABATELLA  RICCIA –  Avverso Omologazione Risultato  Gara con  Richiesta Di Ripetizione Della Stessa

(Gara Sabatella Riccia –  Miranda Fraterna del 5.12.2009 – Campionato Allievi Regionali Girone A -  12^ Andata)

La Commissione Disciplinare,

letto il ricorso presentato dalla società A.S.D. Sabatella Riccia, con il quale viene richiesto l’annullamento della gara giocata il 5 dicembre 2009 contro la società Miranda Fraterna per il Campionato Regionale Allievi, osserva quanto segue.

Il ricorso verte su circostanze che possono modificare il risultato della gara, così come riportato sul C.U. n. 58 del 10.12.2009. Ciò porta a tenere conto di quanto previsto dal C.G.S. in tali casi (vedi art. 33, comma 5, seconda parte, e art. 46, comma 5. C.G.S.).

Dal ricorso e dalla documentazione agli atti non risulta che la società ricorrente abbia provveduto ad inviare copia del ricorso alla società controparte, non dando, quindi, ad essa la possibilità di contro dedurre su quanto sostenuto in ricorso.

Il mancato invio porta a dichiarare la inammissibilità del ricorso stesso.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ordina addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società Sabatella Riccia.

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