COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°20 del 19 novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare F.C. MONTEPONI IGLESIAS (Campionato di Pro

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°20 del 19 novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

F.C. MONTEPONI IGLESIAS (Campionato di Promozione)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 18 e 19 del 05 e 12  novembre 2009.

Gara Asseminese / Monteponi del 1° novembre 2009.

La Società Monteponi Iglesias ha proposto reclamo avverso i seguenti provvedimenti:

1)  squalifica per tre giornate effettive di gara al giocatore Medda Michel – perché, al termine della gara, stringendo un avversario al collo, lo spingeva contro il muro ivi trattenuto fino all’intervento di altri giocatori e dirigenti

2)  ammenda di Euro 400,00 perché, nelle fasi finali un dirigente o sostenitore della squadra rivolgeva all’arbitro una serie di insulti e gravi minacce in ciò incitato da una sostenitrice. Inoltre, terminata la gara stessa, i sostenitori della squadra inveivano a più riprese contro la terna arbitrale con insulti, gravi minacce e lancio di un accendino senza, peraltro, colpire alcuno.

In ordine a tale ultima sanzione la reclamante contesta l’addebito e l’entità del provvedimento adottato (Euro 400,00) ritenendolo sproporzionato in riferimento ai fatti accaduti e chiedendo la revoca della sanzione stessa. Assume, in particolare, che nel referto arbitrale viene chiaramente indicato, come autore del lancio dell’accendino, un tifoso dell’Asseminese e che le frasi minacciose ed offensive nei confronti della terna arbitrale non potevano essere state proferite da alcun dirigente della Società Monteponi Iglesias posto che l’unico dirigente di detta Società fosse il Presidente della società medesima che era rimasto per tutta la durata della gara in compagnia del Presidente della squadra avversaria.

Per quanto riguarda la squalifica del giocatore Medda Michel, la Società ritiene che la stessa sia sta eccessiva tenuto conto del fatto che quest’ultimo avrebbe afferrato per il collo il giocatore Meloni dell’Asseminese unicamente per burla in quanto gli stessi erano e sono in ottimi rapporti di amicizia avendo militato sino a pochi mesi fa nella stessa società.

La Commissione, visto quanto riportato in data 12/11/2009 sul Comunicato Ufficiale n°19, dove il Giudice Sportivo rettificava la delibera riportata nel C.U. n°18 del 05.11.2009 riducendo da €.400,00 ad €.100,00 la sanzione dell’ammenda a carico della società Monteponi Iglesias, sulla scorta del rapporto arbitrale ritiene che la squalifica inflitta al giocatore Medda Michel, pur dovendosi, per certi versi, accedere alla tesi della reclamante, ritiene che lo scomposto atteggiamento del giocatore debba comunque determinare una squalifica, anche se in misura minore rispetto a quella adottata dal Giudice Sportivo e che tenga conto dell’assenza di atti di vera violenza.

Per i suesposti motivi, la Commissione, in accoglimento del reclamo DELIBERA di ridurre la squalifica al giocatore Medda Michel a due giornate.

Dispone il non addebito della tassa.

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