COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°20 del 19 novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. GHILARZA (Campionato Giovanissimi Reg

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°20 del 19 novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

U.S. GHILARZA (Campionato Giovanissimi Regionale)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 16 del 22.10.2009.

Gara Ghilarza / Orani del 17.10.2009.

La società Ghilarza proponeva rituale reclamo avverso la squalifica del proprio alenatore Onida Paolo, sanzionato dal Giudice Sportivo sino alla data del 31.12.2009, per aver lanciato al termine della gara il pallone all’indirizzo dell’arbitro mentre quest’ultimo era intento a raggiungere gli spogliatoi, senza causargli alcuna conseguenza fisica e per avere tenuto tale comportamento alla presenza di alcuni giovani calciatori che reagivano con ilarità.

La Commissione, sentito il direttore di gara che, pur non avendo visto la persona che scagliava il pallone al suo indirizzo, deduceva che l’Onida per la semplice circostanza che dopo l’accaduto, avesse sorriso, potesse essere l’autore del fatto; sentito il reclamante che asserendo la totale estraneità del proprio allenatore, assumeva che il pallone sarebbe stato indirizzato involotariamente dal proprio giocatore Colombo Danilo che partecipava alla gara in oggetto ed al momento dei fatti si trovava in panchina unitamente allo stesso allenatore ed ad un altro compagno di squadra.

Ritiene sulla base degli elementi raccolti non provati la responsabilità dell’allenatore della società reclamante che dovrà, pertanto, essere prosciolto dall’addebito contestato.

Ritiene, altresì, in considerazione di quanto dichiarato dalla Società reclamante in merito al presente autore del fatto, individuato da quest’ultima nel proprio calciatore Colombo Danilo che, in merito a quanto segue, debbano essere rimessi gli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza.

Per questi motivi, in accoglimento del reclamo proposto dalla società Ghilarza, proscioglie da ogni addebito Onida Paolo rimettendo gli atti alla Procura Federale in relazione alla precisazione sul calciatore Colombo Danilo per gli adempimenti di sua competenza.

Si dispone il non incameramento della tassa.

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