COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 26 novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. BERCHIDDA CALCIO (Campionato di 1^ Ca

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 26 novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

S.S. BERCHIDDA CALCIO (Campionato di 1^ Categoria)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 20 del 19.11.2009.

Gara Berchidda / Codrongianos del 15.11.2009.

Con reclamo tempestivamente proposto dalla Società Berchidda Calcio, la ricorrente chiedeva la modifica del provvedimento del Giudice Sportivo emesso in data 19.11.2009 con il quale è stato squalificato il giocatore Michele Bomboi per tre giornate perché al termine della gara insultava e minacciava ripetutamente l’arbitro.

La reclamante nei motivi del ricorso non contestava l’accaduto così come descritto dal direttore di gara, ma chiedeva la congrua riduzione della squalifica poiché quella inflitta non appariva del tutto proporzionata.

La Commissione, letto il ricorso ed esaminati gli atti del procedimento, delibera quanto segue.

Dalla lettura del referto arbitrale emerge con chiarezza la condotta ingiuriosa e minacciosa posta in essere dal tesserato Bomboi Michele nei confronti del direttore di gara.

Come detto sopra, la stessa ricorrente non ha contestato l’accaduto e soprattutto nel reclamo, la stessa società ha dichiarato che il medesimo giocatore ha ammesso di aver sbagliato, avendo posto in essere un comportamento deplorevole e scorretto.

Tuttavia, la suddetta circostanza, atteso il ravvedimento e pentimento del tesserato Bomboi ( che avrebbe peraltro preso parte alla gara nonostante avesse problemi di natura familiare), pur non determinando lo scemare della condotta antisportiva in ordine alla sua gravità, è in ogni caso meritevole di considerazione in ordine all’entità della sanzione da applicare.

Per tutti questi motivi la Commissione, in parziale riforma del provvedimento impugnato, riduce la squalifica a due gare e dispone il non addebito della tassa.

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