COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 26 novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. CANOPOLENO (Campionato Allievi Re

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 26 novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

S.S. CANOPOLENO (Campionato Allievi Regionale)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 17 del 29.11.2009.

Gara Canopoleno / Ozierese del 25.11.2009.

Ad integrazione della delibera di cui al C.U. n° 19 del 12.11.2009 con il quale questa Commissione Disciplinare ha dichiarato il reclamo proposto dalla società Canopoleno inammissibile in ordine ai provvedimenti sanzionatori della ammonizione e della diffida inflitte alla società menzionata, per non essere stati raggiunti i limiti previsti dall’art. 45 del NCGS per l’impugnativa.

Rilevato:

- che nel provvedimento impugnato si è fatto altresì obbligo alla società Canopoleno il risarcimento in favore del direttore di gara dei danni cagionati alla sua autovettura;

- che non vi è la prova, nel referto arbitrale, che lo stesso direttore di gara, prima dell’incontro, abbia consegnato (o chiesto di consegnare) le chiavi dell’autovettura, che non aveva, a suo dire, potuto ricoverare all’interno della struttura sportiva, al dirigente di quella società.

Della circostanza, anzi, nel referto arbitrale, non si fa cenno, cosicchè non si può far carico alla società Canopoleno, dei danni che la stessa autovettura possa aver subito per essere stata parcheggiata nella pubblica via, senza la preventiva consegna (o richiesta di consegna) delle chiavi ad un rappresentante della società, atto, questo, che equivale all’affidamento in custodia del mezzo;

- che nelle dichiarazioni rese dal direttore di gara nanti questa Commissione Disciplinare, in sede di audizione per altro ricorso riguardante una gara disputatasi nel pomeriggio dello stesso giorno (Pattada / Monserrato SS), è stata dal medesimo incidentalmente negata la circostanza che egli avesse subito alcun danneggiamento alla propria autovettura, e che da tale dichiarazione discende l’inattendibilità della versione offerta dal direttore di gara nel referto in oggetto.

Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di accogliere il reclamo sul punto, revocando l’obbligo al risarcimento dei danni e di disporre il non addebito della tassa.

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