COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°23 del 03 Dicembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SAN PAOLO CAGLIARI (Campionato Junior
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°23 del 03 Dicembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
POL. SAN PAOLO CAGLIARI (Campionato Juniores Delegazione Provinciale di Cagliari)
Avverso il risultato della gara Santa Lucia Barrali / San Paolo Cagliari del 24.10.2009.
La A.S.D. Pol. San Paolo Calcio, propone reclamo avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo che ha disposto di infliggere alla stessa la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3 per avere fatto partecipare ad essa n° 8 giocatori fuori quota.
Sostiene la reclamante che la Società Pol. Santa Lucia Barrali nel proporre il suo reclamo al Giudice Sportivo, avente per oggetto il risultato della gara, aveva omesso di trasmetterle la copia del reclamo che le avrebbe consentito di potersi difendere o, comunque, controdedurre in ordine a quanto detto dalla reclamante.
Nulla obietta in ordine al fatto contestato.
La A.S.D. Pol. San Paolo Calcio comunica la sua disponibilità a rispondere ad una eventuale convocazione al fine di poter esporre le proprie puntualizzazioni o controdeduzioni.
La Commissione constatata la regolarità del reclamo e visti gli atti, rileva quanto segue.
In effetti la società Pol. Santa Lucia Barrali nel proporre il suo reclamo al Giudice Sportivo aveva inviato copia dello stesso alla società San Paolo Calcio e non alla sede dell’attuale reclamante. Da ciò sarebbe derivata l’irregolarità procedurale.
Peraltro, il G.S., ha constatato, analizzando compiutamente tutti gli atti di gara, che la A.S.D. Pol. San Paolo Calcio ha fatto giocare, nella gara per cui si procede, n° 8 giocatori fuori quota anziché i 5 prescritti dalla normativa vigente.
Stante che il G.S., sulla base del disposto di cui agli artt. 29 e 44 del C.G.S. giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori con procedura instaurata d’ufficio, proprio sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara, deriva inequivocabilmente che il reclamo proposto dalla Società Pol. Santa Lucia Barrali non ha certamente mutato l’iter procedurale e le conseguenze sanzionatorie. Il Giudice Sportivo, infatti, nella sua delibera precisa di aver assunto la propria decisione dopo aver espletato l’accertamento sul referto arbitrale così come previsto dal C.G.S..
Per tutti i detti motivi e ribadita la posizione irregolare dei n° 3 giocatori fuori quota, a nulla rileva l’inosservanza di una formalità procedurale in quanto ininfluente ai fini della assunzione della decisione sanzionatoria.
La Commissione pertanto DELIBERA di respingere il reclamo e dispone l’addebito della tassa.