COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°24 del 11 Dicembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare SAN GIORGIO FLUMINI (Campionato di 2^

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°24 del 11 Dicembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

SAN GIORGIO FLUMINI (Campionato di 2^ Categoria)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 3 dicembre 2009.

Gara Rangers / S.G. Flumini del 29.11.2009.

La Società San Giorgio Flumini ha proposto reclamo avverso la squalifica per cinque gare inflitta al proprio giocatore Fadda Gianfranco, perché espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento minacciava l’arbitro appoggiando la propria faccia su quella del direttore di gara e, uscito dal campo, insultava quest’ultimo.

La reclamante assume che il giocatore veniva ammonito per la seconda volta a seguito di una decisione assolutamente non condivisa dal medesimo e abbandonava il terreno di gioco senza opporre contestazione alcuna, accompagnato da un dirigente della Società.

La reclamante ha domandato una riduzione della sanzione, ritenendola eccessiva.

La Commissione, letti gli atti ed esaminato il reclamo, ritiene di poter accogliere, seppur parzialmente, i motivi di doglianza in esso contenuti. Infatti, sebbene non possa dubitarsi del fatto che il calciatore si sia avvicinato all’arbitro manifestando la propria contrarietà in ordine alla decisione del medesimo assunta, occorre però tenere nella giusta considerazione la circostanza che il Fadda non abbia assunto un atto di violenza vero e proprio. Il comportamento del calciatore, seppure certamente censurabile e meritevole di sanzione, può essere considerato alla stregua di una protesta forte e scomposta, che però non può essere connotato dal carattere della violenza, intesa nel senso più stretto del termine.

Per tutte queste ragioni, la Commissione, in parziale riforma del provvedimento impugnato, ritiene equo ridurre a tre giornate di squalifica inflitte al giocatore Fadda Gianfranco.

Dispone il non addebito della tassa.

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