COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°24 del 11 Dicembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. FERMASSENTI (Campionato Allievi D
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°24 del 11 Dicembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
U.S. FERMASSENTI (Campionato Allievi Delegazione Provinciale di Carbonia)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 15 del 19.11.2009.
Gara San Luigi Orione / Fermassenti del 15.11.2009.
Con reclamo tempestivamente depositato la U.S. Fermassenti San Giovanni ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale è stato squalificato per cinque gare il calciatore Fiore Nicolas perché in reazione ad un fallo subito, sferrava, a gioco fermo, un violento calcio ad un giocatore avversario, colpendolo al petto e creandogli gravi difficoltà respiratorie.
La reclamante chiede la riduzione del numero di giornate di squalifica inflitte al loro giocatore ritenendo non adeguato il provvedimento sanzionatorio, adducendo che la reazione non sarebbe stata così violenta, tanto che il calciatore colpito al petto avrebbe ripreso il gioco per circa un quarto d’ora, prima di abbandonare il terreno di gioco.
La Commissione, letto il ricorso ed esaminati gli atti, osserva quanto segue.
Nelle carte del procedimento che ci occupa non sussistono elementi che possano far dubitare, neppure in parte in ordine all’accadimento dei fatti così come descritti dal direttore di gara in maniera succinta nel proprio referto.
Peraltro, è proprio dalla lettura del medesimo referto che emerge la circostanza che il giocatore Nicholas Fiore avrebbe colpito il calciatore avversario Carboni al 32° minuto del secondo tempo, e che lo stesso, a causa del fallo subito è stato costretto ad abbandonare il match al 34° minuto,ovvero dopo appena 2 minuti presumibilmente senza che la partita fosse neppure ripresa;di talchè non corrisponde al vero quanto asserito nel ricorso dalla reclamante, e cioè che il calciatore Carboni, benchè colpito, avesse ripreso il gioco per circa 15 minuti prima di essere sostituito.
Siffatta circostanza mina in maniera sostanziale la credibilità del reclamo e dei motivi in esso contenuti.
In ogni caso, la sanzione è di per sé adeguata e proporzionata al fatto, non solo per la gravità dell’episodio, connotato da violenza, ma anche in virtù della giovanissima età del giocatore protagonista in negativo dell’episodio che ci occupa.
Per tutti questi motivi la Commissione DELIBERA di rigettare il reclamo della U.S.Fermassenti, confermando in toto il provvedimento impugnato.
Dispone l’addebito della tassa.