COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°25 del 17 Dicembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare TORTOLI’ CALCIO 1953 (Campionato di Eccell

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°25 del 17 Dicembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

TORTOLI’ CALCIO 1953 (Campionato di Eccellenza)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 22 del 26.11.2009.

Gara Calangianus / Tortolì 1953 del 22.11.2009.

La Società Tortolì 1953 ha presentato rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto la sanzione della squalifica per sei giornate a carico del calciatore Cocco Giuseppe perché “ a gioco fermo ingiuriava un avversario con espressioni determinate da motivi di razza ed origine etnica”.

La Società reclamante chiede una riduzione della sanzione, affermando che il Cocco non avrebbe pronunciato l’intera frase a lui attribuita, essendosi limitato a fare da spalla ad una battuta poco felice di un altro giocatore.

L’arbitro, sentito dalla Commissione, ha integralmente confermato quanto dichiarato nel referto di gara, in particolare di avere esattamente ascoltato il Cocco rivolgersi ad un avversario di colore, che si stava recando fuori campo per recuperare un pallone, con parole gravemente offensive.

La Commissione, preso atto di quanto riferito dal direttore di gara, nonché del fatto che la stessa società reclamante sostanzialmente non esclude che il proprio calciatore abbia proferito parole ingiuriose rivolte ad un atleta di etnia diversa, ritiene che l’episodio attribuito al Cocco sia esattamente provato, ma nel contempo, pur non negando la particolare gravità degli insulti pronunciati, valuta gli stessi non connotati inequivocabilmente da astio per motivi di razza o di etnia; da ciò consegue l’opportunità di ridurre l’entità della sanzione.

Per tali motivi, la Commissione, in accoglimento del proposto reclamo, ed in parziale riforma del provvedimento impugnato DELIBERA di ridurre la squalifica del calciatore Cocco Giuseppe da sei a quattro giornate. Dispone il non addebito della tassa.

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