COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°25 del 17 Dicembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ILVAMADDALENA(Campionato di Pro

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°25 del 17 Dicembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

A.S.D. ILVAMADDALENA(Campionato di Promozione)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 03.12.2009.

Gara Ilvamaddalena / Abbasanta del 29.11.2009

Con reclamo tempestivamente depositato, la societa’ Ilvamaddalena ricorre avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo con i quali e’ stato squalificato il campo di gioco della suddetta societa’, con l’ammenda di euro 500,00, perchè al termine della gara i sostenitori della squadra inveivano contro l’arbitro con insulti e lo bersagliavano con sputi che lo raggiungevano in particolare al volto e gli cagionavano nausea e sintomi di vomito; è stato squalificato fino al 31 dicembre 2009 l’allenatore Candido Lucio brocca perché al termine della gara insultava ripetutamente l’arbitro e gli rivolgeva pesanti accuse di disonestà. Analoghe ingiurie rivolgeva anche ad uno degli assistenti; è stato squalificato fino al 30 giugno 2011 il calciatore Simone Cardu perchè a fine gara raggiungeva l’arbitro quindi, trattenendolo per il colletto della divisa, lo faceva indietreggiare e, infilata una mano fra detto colletto ed il corpo, gli cagionava gravi difficoltà di respirazione oltre a rilevante irritazione dell’epidermide, finchè sopraggiungeva un compagno di squadra che, con difficoltà, riusciva a separarlo dall’arbitro stesso; lungi dal desistere, cercava ancora un contatto fisico col direttore di gara, nel contempo istigando i compagni a fare altrettanto e rivolgendogli una serie di insulti; riuscito infine l’arbitro ad imboccare la porta dello spogliatoio, tentava anch’egli di introdurvisi, senza riuscirvi, e rinnovava la serie delle ingiurie. Anche uno degli assistenti, ancor prima dell’arbitro, subiva i triviali insulti del Cardu.

Come detto, avverso i suddetti provvedimenti sanzionatori ricorre la società Ilvamaddalena chiedendo, in via principale, l’annullamento delle sanzioni disciplinari; in via subordinata, la riduzione delle squalifiche sia del campo che nei confronti dell’allenatore e del giocatore. In via istruttoria, chiede l’audizione dell’osservatore arbitrale Alessandro Rocco, e del capitano della G.S. Abbasanta, sig.

Simone Putzolu.

a sostegno del ricorso la reclamante adduce una serie di motivi:

1)  la versione dell’arbitro non sarebbe per la gran parte corrispondente al vero, e soprattutto non avrebbe trovato pieno riscontro neppure in quella del suo assistente;

2)  a fine gara vi sarebbero state, da parte del pubblico presente nella tribuna, vibrate proteste all’indirizzo del direttore di gara che, però, non sarebbero mai degenerate in “una pioggia di sputi”, come asserito dall’arbitro.

3)  la condotta posta in essere dall’allenatore Brocca e dal giocatore Cardu nei confronti dell’arbitro sarebbe consistita in mere proteste, piuttosto colorite, senza però mai trascendere in alcun atto di violenza.

Al fine di meglio chiarire la complessa vicenda e’ stata disposta l’audizione dell’osservatore Rocco, il quale però, benché regolarmente convocato, non si e’ presentato nanti codesto Organo di giustizia sportiva; non e’ stato invece convocato il capitano dell’Abbasanta, come richiesto dalla società ricorrente, poichè il procedimento di giustizia sportiva ammette la sola audizione della parte interessata, ovvero, in questo caso, della societa’ ilvamaddalena, che peraltro nel corpo del reclamo non ne ha fatto richiesta.

Sono stati inoltre sentiti il direttore di gara e i due assistenti. Il primo ha integralmente confermato quanto da lui già esposto nel referto di gara e nell’allegato supplementare da lui redatti.

L’assistente di gara n. 1 ha invece dichiarato di essere stato insultato a fine gara, quando ancora si trovava all’interno del rettangolo di gioco, dal giocatore Cardu e dall’allenatore Brocca, che poi vedeva dirigersi verso l’arbitro; lui rimaneva ancora in campo, siccome temporaneamente intrattenuto da un dirigente dell’Ilvamaddalena, che si limitava a chiedergli di non attribuire eccessivo rilievo alle proteste rivolte, poco prima, al suo indirizzo dai tesserati Brocca e Cardu. La sua permanenza all’interno del campo non gli permetteva di vedere quanto sarebbe accaduto nei confronti del direttore di gara; in ogni caso, precisava che al rientro negli spogliatoi, mentre transitava sotto le tribune (sopraelevate di circa 10 metri rispetto al sotto passaggio), avrebbe ricevuto reiterate proteste, senza però subire alcun atto di violenza, ne’ tanto meno sputi al suo indirizzo. Precisava inoltre che all’interno dello spogliatoio non era stato fatto alcun commento in ordine a quanto accaduto e nessuno dei tre stava male o aveva detto qualcosa in merito. Soltanto al rientro in auto l’arbitro gli riferiva di essere stato attinto da un unico sputo mentre usciva dal campo, senza però precisare dove era stato colpito.

l’assistente n. 2 riferiva che al termine della gara aveva fatto subito rientro negli spogliatoi onde accertarsi che gli stessi fossero sgombri; dopo circa un minuto sarebbe arrivato l’arbitro e poi dopo altri trenta secondi circa sarebbe rientrato pure il primo assistente. Precisava di essersi intrattenuto davanti alla porta dello spogliatoio dapprima con l’allenatore dell’Ilva, che protestava, e poi tentava di calmare il giocatore Cardu, particolarmente nervoso, senza però riuscirvi. Non riferiva di atti di violenza ma di reiterate proteste da parte di entrambi. All’interno dello spogliatoio i tre si scambiavano i complimenti per la gara; nell’occasione l’arbitro stava bene e non raccontava nulla in ordine a quanto sarebbe accaduto in precedenza. Soltanto al rientro in auto il direttore di gara si lamentava del fatto di essere stato strattonato, senza però lamentare alcuna lesione, e di essere stato oggetto di sputi da parte del pubblico.

La commissione, espletata l’istruttoria sopra descritta, presa visione del ricorso e letti gli atti del procedimento, espone quanto segue.

Dall’attenta disamina delle carte emerge un primo dato pacifico e cioè che la rappresentazione dei fatti compiuta dal direttore di gara nel referto e nell’allegato supplemento non può essere riscontrata da nessuno dei due assistenti, in ordine specificamente agli episodi degli sputi e dello strangolamento, e ciò perché, chi per un motivo e chi per un altro, non avevano fatto rientro negli spogliatoi insieme all’arbitro, e quindi non avevano avuto la possibilità di vedere quanto accaduto.

Ciò nondimeno, dall’audizione dei due assistenti e specificamente dalla combinata comparazione del loro racconto con quello dell’arbitro, e precisamente in ordine al contesto ed a quanto è poi successo nello spogliatoio, emergono delle incongruenze che minano in maniera sostanziale l’attendibilità e la credibilità del direttore di gara.

In primo luogo occorre evidenziare il fatto che entrambi gli assistenti sono transitati sotto le tribune, uno prima e l’altro poco dopo rispetto all’arbitro, che tutti e due riferiscono di essere stati insultati dal pubblico anche con espressioni colorite, ma nessuno dei due dice di essere stato oggetto di alcuno sputo.

Parimenti, entrambi gli assistenti riferiscono di aver ricevuto le vibranti proteste sia del giocatore Cardu che dell’allenatore Brocca, ma di non aver subito alcun atto di violenza da parte di nessuno dei due.

Invero, le suddette circostanze sarebbero da sole e di per sè irrilevanti per minare la credibilità del direttore di gara, sennonché esse risultano accompagnate da altri elementi contraddittori che connotano il racconto di ulteriori e determinanti aspetti di illogicità.

E’ innanzitutto inverosimile che il direttore di gara, che asserisce di essere stato ripetutamente sputato in faccia dal pubblico, tanto da aver provato forte nausea e sintomi di vomito, non racconti nell’immediatezza il grave accaduto ai colleghi già all’interno dello spogliatoio; peraltro, non e’ neppure dato comprendere il motivo per cui un arbitro, che asserisce di aver subito, a seguito della tirata di maglia, irritazione e rossore, con evidenti segni sulla pelle, non solo non si lamenti nell’immediatezza con i colleghi nello spogliatoio, ma per esempio nel corso della doccia o quando si stavano rivestendo non fa perlomeno notare ad alcuno dei presenti le presunte violenze subite.

Siffatta circostanza e’ oltremodo illogica allorché l’assistente n. 1 riferisce che nello spogliatoio tutti stavano bene; o ancora, dal momento che l’assistente n. 2, quando in auto raccoglie le confidenze dell’arbitro, quest’ultimo gli dice di non aver riportato alcuna lesione o conseguenza a seguito della tirata di maglia.

Peraltro, nessun certificato medico attestante l’asserito evento patologico e’ stato prodotto in atti.

Con particolare riferimento all’’episodio degli sputi, o meglio della pioggia di sputi che avrebbero attinto l’arbitro, non é dato comprendere come é stato possibile per degli spettatori assiepati in una tribuna sopraelevata di circa 10 metri rispetto al sotto passaggio, colpire ripetutamente il direttore di gara in faccia, e si badi bene, non in testa, così da provocargli senso di nausea e vomito. La direzione degli sputi provenienti dalla tribuna sarebbe dovuta essere dall’alto in basso, di talché essa é incompatibile con la posizione dell’arbitro e della sua faccia.

La dichiarazione dell’arbitro circa il fatto che avrebbe subito molteplici sputi in faccia non trova riscontro neppure nella dichiarazione di un assistente di gara, nel momento in cui costui riferisce che in auto il direttore di gara gli avrebbe detto di essere stato attinto da un unico sputo.

Il racconto dell’arbitro è pure inverosimile in ordine ai tempi degli accadimenti, e ciò perché egli riferisce di essere riuscito a raggiungere le scale che portano agli spogliatoi solo dopo due minuti, quando invece l’assistente di gara n. 2 racconta di essere stato raggiunto dal direttore del match dopo un solo minuto e dopo altri trenta secondi circa dall’altro assistente.

Come non bastasse, l’assistente di gara n. 2 non riscontra neppure in parte l’arbitro circa il fatto che il giocatore Cardu avrebbe cercato di entrare nello spogliatoio e che non sarebbe riuscito nell’intento soltanto perché il direttore di gara avrebbe chiuso in tempo la porta; l’assistente presente al fatto non racconta il suddetto episodio, riferisce piuttosto di aver cercato di calmare il Cardu, che protestava, senza riuscirvi, ma non accenna neppure al fatto che il calciatore avesse tentato con la forza di accedere all’interno del loro spogliatoio.

Per tutti questi motivi, la Commissione ritiene che la versione dell’arbitro, oltre ad essere priva di riscontri oggettivi, é inattendibile sotto il duplice profilo intrinseco ed estrinseco.

Si ritiene pertanto di dover annullare l’ammenda inflitta alla Società ricorrente, e di dover ridurre ad una giornata la squalifica del campo, e ciò viste e considerate le vibranti e colorite proteste del pubblico all’indirizzo della terna arbitrale, che per altro la reclamante non nega ed in ordine alle quali ha presentato le sue scuse.

Con riferimento alla squalifica del giocatore Cardu, occorre evidenziare che non sussistono elementi contrari circa la verificazione delle proteste sconsiderate e della tirata di maglia; tuttavia, siffatto episodio, sebbene connoti un atto violento, è comunque privo del carattere della gravità, tenuto conto dell’assenza di lesioni e/o di certificato medico comprovante le stesse; si ritiene pertanto equo ridurre la squalifica fino al 31 marzo 2010.

Il reclamo in ordine alla posizione dell’allenatore e’ invece inammissibile in virtù delle norme del C.G.S. che prevedono la non impugnabilità delle sanzioni che non superino il mese di squalifica o di inibizione a carico degli allenatori .

Per tutte queste ragioni la Commissione, in parziale riforma dei provvedimenti impugnati revoca l’ammenda di euro 500,00, riduce la squalifica del campo dell’Ilvamaddalena ad una giornata, riduce la squalifica del giocatore Cardu fino al 31 marzo 2010; dichiara inammissibile il ricorso relativo alla posizione dell’allenatore Brocca.

Dispone il non addebito della tassa.

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