COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°25 del 17 Dicembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare POL. MACOMERESE (Campionato di 2^ Cate

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°25 del 17 Dicembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

POL. MACOMERESE (Campionato di 2^ Categoria)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 03.12.2009.

Gara Macomerese / Calmedia Bosa del 29.11.2009.

La Società Macomerese ha proposto reclamo avverso i seguenti provvedimenti disciplinari:

1)  inibizione a svolgere ogni attività fino al 31.12.2009, al dirigente Giuliano Giampiero;

2)  ammenda di Euro 220,00 alla stessa società Macomerese, per intemperanze del pubblico nei confronti del direttore di gara che, al termine dell’incontro, veniva fatto oggetto di gravi ingiurie e raggiunto da uno sputo sui pantaloncini.

La reclamante, con particolare riferimento all’ammenda sostiene che le intemperanze che l’hanno determinata vanno riferite ad uno sparuto numero di ragazzi, i quali apostrofarono il direttore di gara con espressioni ingiuriose, senza, tuttavia, attingerlo con lo sputo. Domanda pertanto una revoca della ammenda nonché una riduzione della inibizione inflitta al dirigente (ritenendo quest’ultima sproporzionata).

La Commissione rileva, in via preliminare, che l’inibizione inflitta al dirigente non raggiunge il limite di un mese previsto dall’art.45 n° 3 lett.b) del C.G.S.così che il reclamo, sul punto, è inammissibile.

Quanto all’ammenda, la sanzione appare pienamente giustificata, pur per difetto, dalle intemperanze di cui si rese responsabile il pubblico locale, al termine della gara, tanto da costringere l’arbitro a ritardare l’uscita dal campo, in attesa che gli animi si placassero. Tali intemperanze sfociarono nello sputo che attinse l’arbitro ai pantaloncini, e sono state dettagliatamente descritte nel referto arbitrale, così da non poter essere poste in discussione.

In considerazione del limitato arco temporale nel quale gli episodi vanno localizzati, pare opportuno a questa Commissione confermare il provvedimento, senza doverlo aggravare.

Per tali motivi, la Commissione DELIBERA

1)  di dichiarare il reclamo inammissibile in ordine alla inibizione;

2)  di rigettare il reclamo in ordine all’ammenda.

Dispone l’addebito della tassa.

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