COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 30 Dicembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. ORISTANESE (Campionato di 1^ Categori

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 30 Dicembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

U.S. ORISTANESE (Campionato di 1^ Categoria)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 03.12.2009.

Gara Oristanese / Dorgalese del 25.11.2009.

La U.S. Oristanese ha proposto rituale reclamo avverso la squalifica per due gare del campo di gioco, perché, durante il secondo tempo, i sostenitori della stessa Società insultavano e minacciavano l’arbitro. Al termine dell’incontro un gruppo di tifosi, insieme con diversi tesserati, riconoscibili perché indossavano la tuta sociale, attingevano l’arbitro con diversi sputi, tre dei quali lo raggiungevano al volto e tre sulla divisa. La reclamante contesta gli addebiti, ed assume che la distanza del terreno di gioco dal settore riservato al pubblico esclude la possibilità che l’arbitro sia stato colpito. Domanda, pertanto, la revoca della sanzione.

La Commissione ha convocato a chiarimenti il direttore di gara, il quale ha confermato in ogni sua parte il referto.

Egli ha, inoltre, con particolare precisione descritto gli episodi ed attribuito senza esitazione ai sostenitori ed ai tesserati della società Oristanese gli sputi, che lo attinsero sia al capo che alla divisa.

La Società Oristanese ha a sua volta confermato, davanti a questa Commissione, attraverso il presidente, la propria versione dei fatti, negando decisamente gli addebiti.

La Commissione, sulla scorta del referto arbitrale, ritiene fondati gli addebiti. La versione offerta dal direttore di gara appare in effetti pienamente condivisibile, essendo stato individuato lo sparuto numero degli autori degli sputi e la consistenza di questi. L’entità della sanzione, pur tenuto conto della deprecabile condotta ascrivibile agli autori del gesto, risulta tuttavia eccessiva (in relazione al limitato arco di tempo nel quale esso va collocato, privo peraltro di conseguenze) tanto da dover essere ridotta.

Per tali motivi, la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo, DELIBERA di ridurre la squalifica del campo a una giornata.Dispone il non addebito della tassa.

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