COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 05 Gennaio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. BURGOS (Campionato di 2^ Categoria)
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 05 Gennaio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
U.S. BURGOS (Campionato di 2^ Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 25 del 17.12.2009.
Gara Burgos / Siniscola del 13.12.2009.
La società Burgos ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori:
1) squalifica per sette gare inflitta al giocatore Solinas Domenico, perché, espulso dal direttore di gara per aver proferito gravi insulti e minacce nei suoi confronti, al termine dell’incontro circondava con alcuni sostenitori l’autovettura del direttore di gara, colpendola con calci e pugni, e provocando danni alla stessa;
2) squalifica per quattro gare inflitta al giocatore Ruiu Walter, perché in seguito ad una decisione arbitrale scaraventava a terra un giocatore avversario e proferiva insulti al direttore di gara. Alla fine dell’incontro circondava con alcuni compagni l’arbitro e nel contempo proferiva al suo indirizzo gravi ingiurie e minacce.
La reclamante ha altresì impugnato il provvedimento col quale si è fatto obbligo alla società Burgos di risarcire i danni provocati all’autovettura nella quale si trovava l’arbitro, pur di proprietà del padre e da questo condotta.
La reclamante ha contestato gli addebiti ed ha domandato un’equa riduzione delle squalifiche inflitte, nonché la revoca dell’obbligo risarcitorio, ritenendo la sanzione iniqua perché attribuibile alla tifoseria locale, oltre che non dimostrati le intemperanze e gli atti di violenza che l’hanno determinata.
La Commissione ha sentito, nell’odierna riunione il rappresentante delegato della società Burgos che aveva fatto richiesta di audizione il quale ha illustrato le ragioni del reclamo. Non è invece comparso l’arbitro, pur convocato, cosicchè sul contenuto del referto e del supplemento si deve far riferimento a quanto ivi precisato.
In riferimento agli addebiti nei confronti dei giocatori Solinas Domenico e Ruiu Walter, questa Commissione ritiene pienamente provate le intemperanze consistite nelle ingiurie e nelle minacce all’atto di protestare vibratamente nei riguardi dell’arbitro.
Per tali riprovevoli atti e manifestazioni inconsulte non contenuti appare adeguata, la sanzione di tre giornate, per entrambi i giocatori, potendosi i loro comportamenti considerare sostanzialmente equivalenti.
In ordine alla condotta attribuita al giocatore Solinas Domenico deve rilevarsi in particolare, che, pur essendo egli stato identificato nel gruppo dei facinorosi che infersero i colpi sull’autovettura (tanto da provocare i danni e l’obbligo risarcitorio imposto alla società), non risulta provato con la dovuta certezza che tali conseguenze siano state provocate da atti specificamente posti in essere dal medesimo cosicchè l’aggravamento della pena non può giustificarsi, così come stabilito dal Giudice Sportivo.
Per tali motivi, la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo DELIBERA
1) di ridurre le squalifiche inflitte ai giocatori Solinas Domenico e Ruiu Walter a tre giornate;
2) di confermare nel resto.
Dispone il non addebito della tassa.