COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 14 Gennaio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. LAURAS (Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 14 Gennaio 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

S.S. LAURAS (Campionato di Promozione)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 28 del 09.01.2010.

Gara Lauras / Latte Dolce del 06.01.2010.

Con reclamo tempestivamente depositato la S.S. Lauras ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale è stato squalificato, per due gare, il campo di gioco della ricorrente, perché, nei minuti finali della partita, un gruppo di sostenitori della squadra rivolgeva ad uno degli assistenti triviali ingiurie e grave minacce e lo faceva oggetto di ripetuti sputi che lo raggiungevano alle gambe ed al capo. La reclamante non nega il fatto in ordine alle minacce ed alle ingiurie che sarebbero state proferite da 4/5 sostenitori- che peraltro condanna fermamente- non nega l’episodio degli sputi, non avendo visto specificamente la circostanza, ma in ogni caso, pur facendo notare che in quella giornata pioveva e che le tribune non erano vicinissime all’assistente di gara in termini di distanza, formula le sue scuse non dubitando della buona fede del medesimo assistente.

La Commissione, letti gli atti ed esaminato il ricorso, espone quanto segue.

Nessun dubbio sussiste in ordine agli accadimenti relativi alle minacce ed alle ingiurie proferite da pochi sostenitori all’indirizzo dell’assistente, mentre con riferimento agli sputi, in mancanza di elementi di prova contrari non può certo dubitarsi delle dichiarazioni dell’assistente medesimo.

Ciò non di meno, la sanzione inflitta è comunque eccessiva e non proporzionata ai fatti per cui è procedimento; mette infatti contro precisare che non vi è stato alcun episodio di violenza in senso stretto e che la gara è stata comunque portata regolarmente a compimento.

Le suddette considerazioni, unite al buon comportamento della reclamante, che non ha negato gli addebiti e nel dubbio ha comunque sporto le sue scuse, inducono a revocare la squalifica del campo del Lauras per numero 2 giornate e, contestualmente, infliggere alla reclamante la sanzione del pagamento di una multa pari ad euro 400,00.

Per tutte queste ragioni, la Commissione DELIBERA la revoca delle giornate di squalifica e contestualmente dispone l’irrogazione di una multa pari ad euro 400,00.

Dispone il non addebito della tassa.

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