COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°30 del 21 Gennaio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SIDDI (Campionato di 3^ Catego

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°30 del 21 Gennaio 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

POL. SIDDI (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Cagliari)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 21 del 29.12.2009.

Gara Real Villanovatulo / Siddi del 10.12.2009.

La Società Pol. Siddi ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti disciplinari:

1)  perdita della gara col risulato di 3 a 0 inflitta alla stessa società ( così come a carico della società Real Villanovatulo) in conseguenza dei fatti verificatisi al 39° minuto del secondo tempo, con la società Siddi in vantaggio per 3 a 2. In quel frangente i giocatori Tocco Simone del Real Villanovatulo e Masili Claudio del Siddi si rendevano colpevoli di una condotta violenta sia durante la gara, sia una volta espulsi, nei locali degli spogliatoi, dove, venendo alle mani, provocavano l’intervento dei rispettivi compagni, dei dirigenti e di alcuni tifosi, dando luogo ad una rissa. L’arbitro, non riuscendo ad identificare i partecipanti e temendo per la sua incolumità, sospendeva definitivamente la gara.

2)  squalifica per sei gare al giocatore Masili Claudio della società Siddi.

La reclamante ha contestato il fondamento delle sanzioni, ritenendole del tutto ingiustificate. In particolare, ha sostenuto che la rissa non fu altro che una aggressione nei confronti dei propri giocatori, provocata sia dai giocatori del Real Villanovatulo ( che al momento della sospensione dell’incontro soccombevano nel punteggio, per 2 a 3) sia dai tifosi locali, entrati nel terreno di gioco e negli spogliatoi, tanto da indurre l’arbitro a decretare la sospensione della gara.

Quanto alla squalifica per sei giornate inflitta al giocatore Masili Claudio, la reclamante ha posto in rilievo che l’aggressione fisica fu posta in essere, a danno del medesimo, da parte del giocatore del Real Villanovatulo, Tocco Simone.

Ha perciò concluso, la reclamante, domandando la revoca della sanzione della perdita dell’incontro a carico della società, ed un’equa riduzione della squalifica inflitta al Masili, limitata all’espressioni irriguardose rivolte al giocatore avversario al momento dell’espulsione.

Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha dichiarato davanti a questa Commissione di non essere stato in grado, a causa della confusione creatasi al momento della rissa, di identificare alcuni giocatori. Egli ha tuttavia affermato che sul terreno di gioco entrarono tifosi del Real Villanovatulo, che parteciparono alla rissa, senza tuttavia poter fornire altri particolari.

La società reclamante, nella persona del proprio presidente, ha a sua volta, confermato il reclamo.

La Commissione, esaminato il referto arbitrale, e sulla scorta delle pur generiche dichiarazioni rese dal direttore di gara, ritiene di dover accogliere le ragioni della reclamante. La ricostruzione degli episodi che dalle pur diverse dichiarazioni emerge, porta a ritenere che la rissa scatenatasi sul campo, dopo l’espulsione dei giocatori delle due società, debba essere addebitata sia ai componenti dela squadra del Real Villanovatulo, sia ai tifosi locali, penetrati nel terreno di gioco ed addirittura allo interno degli spogliatoi. Né vi è motivo di ritenere che responsabili dei tafferugli possano essere stati i giocatori della società Pol. Siddi, non avendo essi alcun interesse di disordini, come invece vi è motivo di ritenere per i sostenitori locali.

Del pari suscettibile di accoglimento è il reclamo in ordine alla squalifica inflitta al giocatore Masili Claudio, resosi responsabile e delle espressioni irriguardose, nei confronti del giocatore avversario, dopo l’espulsione.

Per tali motivi, la Commissione, in accoglimento del reclamo, DELIBERA

1)  di revocare la sanzione sportiva della perdita dell’incontro nei soli confronti della società Pol. Siddi con conseguente risultato di 3 a 0 a favore della reclamante.

2)  di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Masili Claudio a tre giornate.

Dispone il non addebito della tassa.

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