COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 06 del 06/08/2009 Delibera della Commissione Disciplinare TORNEO CITTA’ DI FIGLIN

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 06 del 06/08/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

TORNEO CITTA’ DI FIGLINE (giovanissimi)

01 / Stagione Sportiva 2009/10 - reclamo in proprio del calciatore Di Giovanni Vincenzo

(Sangiovannese) fino al 25\11\2011 (C.U. N° 69 Del 25\6\2009)

Propone rituale reclamo il giovane calciatore Di Giovanni Vincenzo , tramite i propri genitori

essendo egli minore ai ministeri dell’Avv. Giotti, avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.

Territoriale della Toscana con la seguente motivazione: “Espulso per aver offeso e minacciato il

D.G., alla notifica persistendo nelle offese da distanza ravvicinata sputava verso l’arbitro

colpendolo al volto. Di poi afferrava il D.G. con una mano all’altezza del collo pur senza procurargli

conseguenze”.

Il reclamante con articolato reclamo nel quale preliminarmente rivolge le scuse al D.G. per il

comportamento, chiede la riduzione della sanzione non negando di aver tenuto i comportamenti di

cui in motivazione, ma giustificando la reazione con una, a suo dire, ingiusta espulsione che

avrebbe avuto l’effetto di scatenare la sua ira in controllata.

Il reclamo nell’analizzare i singoli episodi pone in rilievo come l’aver afferrato il collo dell’arbitro non

abbia avuto conseguenze lesive, dovendo essere contestualizzato tenuto conto della gestualita

complessiva del calciatore intento alla protesta.

Il reclamo si sofferma inoltre sull’eccessivita della sanzione anche in relazione alla giovane eta del

Di Giovanni (classe 1994) richiamando anche normative UEFA ed al “diritto di divertirsi” ed al fatto

che una si lunga squalifica impedirebbe d i fatto al Di Giovanni di proseguire l’attivita sia sportiva

che ludica.

Tali argomentazioni venivano reiterate all’udienza del 31 luglio 2009 dal difensore Avv. Giotti avuta

la presenza del giovane calciatore e dei suoi genitori esercenti la potesta genit oriale.

La C.D. esaminati gli atti, sentita la reclamante, acquisito il supplemento di rapporto decide di

accogliere parzialmente il reclamo.

I fatti addebitati al Di Giovanni non sono in discussione, posto che non vengono confutati, e, l’unica

eccezione in proposito riguarda il motivo dell’espulsione, per affermare che la ritenuta ingiustizia

determino l’inconsulta reazione del calciatore, e certamente non per ritenere la circostanza

sufficiente per ottenere una riduzione in una si lunga squalifica.

Del resto la circostanza che il giocatore sia stato espulso e cosa pacifica, e se la seconda

ammonizione sia stata effettuata per simulazione o per altro non rileva in alcun modo.

I fatti commessi dal Di Giovanni sono di estrema gravita, e la giovane eta non puo rappresentare

una attenuante, anzi, a parere della C.D. la giovane eta, proprio per la normale assenza in tali

categorie di quei negativi atteggiamenti di cui si trova quotidiana presenza nelle categorie

superiori, puo addirittura rappresentare una aggrav ante.

Del resto la categoria di appartenenza (giovanissimi), pur con l’agonismo che naturalmente viene

impiegato nelle gare, deve essere improntato alla educazione umana e sportiva degli atleti ed il

comportamento del Di Giovanni confligge in modo netto e totale con tali principi.

Lo sputo al volto al D.G. e indice di estrema maleducazione e spregio e, da sempre, e stato

duramente sanzionato, l’atto di violenza ancorche senza conseguenza va altresi sanzionato in

modo grave, anche perche intervenuto in un co ntesto di violenza verbale inusuale per un giovane

calciatore.

I richiami effettuati circa i diritti dei bambini al divertimento etc. pur suggestivi, non hanno rilevanza

posto che, i quindicenni non possono essere considerati piu bambini e, giocando ormai da alcuni

anni, debbono conoscere le regole non solo del calcio, ma soprattutto del comportamento.

Tuttavia la giovane eta del Di Giovanni fa si che, pur ritenendo la C.D. la sanzione non meritevole

di riduzione, possa essere comminata, in sostituzione di una parte di essa, una pena alternativa,

che serva di educazione sportiva al calciatore.

Osserva infine la Commissione che nel corso dell’istruttoria e emerso che il calciatore in

questione, pur essendo stato schierato nelle file della A.S.D. Sangiovannes e, non era tesserato

per detta societa, infatti la consultazione del sistema informatico della F.I.G.C., ha indicato che

risultano tesserati due calciatori aventi il nome Di Giovanni Vincenzo, l’uno nato il 13 /01 /1994 a

Genzano di Roma, tesserato per la Societa Cisco (Roma), quale giovane di serie nell’attivita

professionistica, a far data dal 30/05/2008.

L’altro, nato il 14/09/1994 a Gragnano (Napoli), tesserato per la Societa Santaniello di Gracciano

(Napoli) dal 22/12/2007, settore giovanile, risulta svincolato alla data del 30/06/2009.

L’esame del regolamento del “Torneo Angelo Farruggio”, cosi come approvato dal C.R.T (art. 30,

c. 3 Regolamento L.N.D) evidenzia che :

- esso si e svolto dal 9 maggio al 7 giugno 2009, (Art.1);

- la gara era riservata alla “categoria Giovanissimi regolarmente tesserati F.I.G.C. con la propria

società per la stagione in corso”……..…; (art. 2);

- “E’ consentito il ricorso a prestiti , in numero massimo di 3(tre) per squadra non intercambiabili e

validi per l’intera durata del torneo, previa presentazione di regolare nulla osta rilasciato dalla

società di appartenenza che non può essere tra le partecipanti del torneo .” (art. 3).

Dagli atti esaminati risulta che, alla data di disputa del torneo, entrambi i calciatori soprai ndicati

erano tesserati per squadre diverse dalla Sangiovannese e che, peraltro, non sono state osservate

le condizioni previste per l’attuazione del prestito.

Quanto sopra determina la C.D.a trasmettere gli atti alla Procura Federale affinche, nell’ambi to

delle proprie prerogative, accerti il reale svolgersi dei fatti assumendo, se del caso, i conseguenti

provvedimenti.

P.Q.M.

La C.D. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore Di Giovanni Vincenzo

fino al 25 giugno 2011, obbligando il medesimo calciatore a frequentare il corso arbitri organizzato

dalla Sezione A.I.A piu’ vicina al luogo di residenza, che, alla fine del corso dovra documentare a

questa C.D. l’avvenuta osservanza di tale obbligo.

Ordina restituirsi la tassa di reclamo, disponendo nel contempo la trasmissione degli atti alla

Procura Federale per quanto addotto in parte motiva .

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