COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 29/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI REG
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 26 del 29/10/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI
020 Stagione sportiva 2009/10. Reclamo della U.S Settignanese avverso dec. Del
G.S.Territoriale. Esito gara Settignanese – Floria 2000 del 27/09/2009 C.U 20 del 08/10/2009.
Il G.S.T, con provvedimento ampiamente motivato, respingeva il reclamo della U.S Settignanese
tendente ad ottenere la ripetizione della gara, confermando il risultato acquisito sul campo (1 – 4).
Con tempestivo reclamo, la stessa Settignanese chiede a questa Commissione di valutare
diversamente gli eventi e reitera la richiesta di ripetizione della gara.
Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.
Trattandosi di esito gara, il reclamo deve essere inviato alla controparte dandone contestualmente
prova all’Organo giudicante (art. 33 comma 5 Codice Giustizia Sportiva ).
Nel caso che occupa, la soc. Settignanese ha omesso tale incombenza non avendo prodotto
certificazione in tal senso neanche dopo la richiesta della segreteria della Commissione ( fax ore
11.38 del 16/10/09.)
P.Q.M.
La C.D.T dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa
relativa.