COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 11/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 061 Stagione Sportiva 2

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 32 del 11/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

061 Stagione Sportiva 2009/2010 Gara Sporting Grassina – Isolotto (1-0) Dell’ 8/11/2009.  Campionato Di Ii Categoria. In C.U. N.28 Del 12/11/09 C.R.T.

Reclama la società Sporting Grassina avverso la squalifica per cinque giornate inflitta al calciatore Bechi Lorenzo “per condotta violenta verso un calciatore avversario procurandogli copiosa fuoriuscita di sangue.”

La reclamante, pure ammettendo il contatto del proprio tesserato con il calciatore avversario, contesta l’aggravante della fuoriuscita di sangue in quanto il leso si trovava in tale condizione già prima del contatto con il Bechi.

Chiede pertanto una riduzione della sanzione e di essere udita dal Collegio.

In questa occasione, il rappresentante della società, di fatto, ha confermato il contenuto del ricorso.

L’arbitro, nel supplemento di rapporto, è chiaro ed inequivocabile: “il n.5 sig. Bechi Lorenzo della squadra Sporting Grassina (omissis) si avvicinava al n.6 sig. Bertini Daniele della squadra Isolotto e lo colpiva, intenzionalmente, con una testata in pieno volto procurandogli una fuoriuscita di sangue.”

La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo.

La versione dei fatti fornita dall’arbitro non pone dubbi circa il reale comportamento del calciatore Bechi Lorenzo, il quale si è reso responsabile di un atto di grave violenza nei confronti di un calciatore avversario.

La quantificazione della sanzione appare ben graduata in ordine ai fatti ascritti.

P.Q.M.

La C.D.T.T. respinge il reclamo disponendo l’addebito della relativa tassa.

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