COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 17/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 077 Stagione sportiva 2009

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 33 del 17/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

077 Stagione sportiva 2009 -2010 Oggetto: Reclamo la S.S.D. Firenzuola avverso al squalifica inflitta dal G.S. Firenze per 5 gg. al calciatore Geroni Fabio (C.U. n. 24 del 25.11.2009)

Propone tempestivo reclamo la S.S.D Firenzuola, nella persona del Presidente, avverso la sanzione inflitta al calciatore Geroni Fabio dal G.S. Firenze per 5 giornate con la seguente motivazione: “A fine gara teneva contegno gravemente offensivo nei confronti del D.G., tentando di afferrargli il polso ove quest’ultimo aveva il cronometro al fine di farsi mostrare l’effettivo tempo di gara. Sanzione aggravata perché capitano”.

La reclamante, con stringato ricorso ai limiti dell’inammissibilità, impugna il provvedimento sopraindicato chiedendone una riduzione, sostenendo che il proprio tesserato non voleva offendere né il D.G. né gli Organi Federali, ma la sua intenzione era quella di avere un chiarimento dall’arbitro in ordine al recupero della gara.

Il giocatore inoltre, per il tramite del Presidente, porge le sue scuse per qualche parola di troppo esplicata in maniera poco corretta, dettata dall’amarezza del momento.

La C.D.T.T., richiesto il supplemento di rapporto al D.G., riunitasi per la discussione, decide di respingere il reclamo

Dagli atti emerge la chiara ed evidente responsabilità del Geroni per i fatti ascrittigli.

La condotta non corretta del calciatore risulta confermata dal supplemento di gara redatto dal D.G., con il quale si evidenzia che l’intento del calciatore non era finalizzato ad una semplice richiesta di chiarimento in ordine al tempo di recupero della gara, bensì assumeva i crismi di vera e propria condotta aggressiva, irriguardosa ed intimidatoria.

Il Geroni, inoltre, non pago del comportamento tenuto sul terreno di gioco, si recava negli spogliatoi  e con tono molto aggressivo rivolgeva frasi offensive nei confronti del D.G. e degli Organi Federali.

La sanzione inflitta dal G.S. Firenze appare pertanto congrua in relazione alle condotte esplicate dal Geroni, anche alla luce del fatto che in costanza di gioco lo stesso rivestiva la funzione di capitano il che, se da una parte autorizza il tesserato ai sensi dell’art. 73, 2 comma, NOIF ad un’educata richiesta di spiegazioni al D.G., dall’altra non consente al calciatore di tenere un comportamento aggressivo, offensivo e comunque irriguardoso nei confronti del D.G.

Anzi, a maggior ragione il capitano avrebbe dovuto, proprio perché scelto tra i molti per la sua capacità dialogativa e di equilibrio decisionale, dare buon esempio di correttezza e cercare di reprimere qualsiasi forma di intemperanza...

La sanzione inflitta appare pertanto equa in relazione ai criteri costantemente applicati da questa commissione

P.Q.M.

la C.D.T.T. respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.

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