COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 17/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI “B” “LU
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 33 del 17/12/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO ALLIEVI “B” “LUCCA”
074 stagione sportiva 2009/2010. Reclamo della U.S.D PORCARI avverso dec. Del G.S.T di Lucca. Squalifica SCARDIGLI leonardo per 5 gare e. (C.U 22 del 26.11.2009 ).
Con missiva del 03.12.2009 (la prima inviata in data 02.12.2009 era priva di firma) , la societa’ Porcari , dissentendo su quanto riportato sul referto arbitrale della gara Segromigno – Porcari del 21.11.2009 e che ha dato atto alla sanzione in oggetto indicata, chiede a questo Collegio una revisione del provvedimento
Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile poiche’ non sottoscritto dal legale rappresentante della societa’.
Ancora una volta e’ necessario ribadire come l’atto reclamo e’ una manifestazione di volonta’ che deve essere esplicita e sostanziale onde poterne accertare la provenienza.
Per essere piu’ precisi, si evidenzia come la missiva, ” redatta in nome e per conto della soc. Porcari” non viene poi sottoscritta dal suo legale rappresentante, atteso che al termine della descrizione delle doglianze, si ritrova una….sigla che niente ha a che fare con la firma del Presidente, depositata all’atto di iscrizione al campionato della societa’ interessata.
P.Q.M.
La C.D.T dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa relativa