COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 34 del 09/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale AMICHEVOLE NEL RECLAMO
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 34 del 09/10/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
AMICHEVOLE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ – A.S.D. TIBERIS MONTECORONA IN RIFERIMENTO
ALLA GARA – POL. PIETRALUNGHESE / TIBERIS MONTECORONA DISPUTATA IL 23.08.2009 A
PIETRALUNGA(PG), AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.20 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 10.09.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA.
PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MARINELLI DIEGO PER CINQUE GARE.
A PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 08.10.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della
sanzione e richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Il direttore di gara ha precisato a questa Commissione che il gesto compiuto dal giocatore
Marinelli si è concretizzato in due dita appoggiate sulla guancia destra dell’arbitro stesso,
accompagnato da una leggera pressione, tale da non provocare alcun dolore. Ciò premesso,
osserva .questa Commissione lì episodio è tale da non configurare gli estremi della condotta
violenta, bensì quelli di una seppur smodata e deprecabile protesta nei confronti del direttore di
gara. Si ritiene conseguentemente equo contenere la sanzione nella squalifica per tre giornata di
gara.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo, riduce a tre giornate di squalifica la sanzione inflitta a carico del
giocatore Marinelli Diego. Dispone restituirsi la tassa reclamo.