COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 48 del 06/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale EGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO D
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 48 del 06/11/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
EGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL FOSSATO IN RIFERIMENTO ALLA GARA –
SAN GIUSTINO / REAL FOSSATO DISPUTATA IL 18.10.2009 A SAN GIUSTINO [PG], AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.40 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA
DATATO 21.10.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA.
PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE FAGIOLI MIRCO PER CINQUE GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 05.11.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : annullamento
della sanzione o richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Dall’audizione del direttore di gara si è avuto conferma del gesto deplorevole compiuto dal
calciatore Fagioli Mirco, il quale attingeva con un sputo al volto il calciatore avversario. Il fatto
peraltro veniva confermato dalla stessa società reclamante.
La Commissione ritiene pertanto di dover confermare la sanzione inflitta dal G.S.
P.Q.M.
Respinge il reclamo, confermando l’impugnata decisone del G.S.