COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 63 del 11/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES PROVINCIALE TERNI
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 63 del 11/12/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
JUNIORES PROVINCIALE TERNI
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN GEMINI IN RIFERIMENTO ALLA GARA TERNI
EST – SAN GEMINI DISPUTATA IL 21.11.2009 A TERNI, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.13 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DATATO
25.11.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA.
- PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE CARDUCCI ANDREA FINO AL 30.06.2010.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.12.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : annullamento
della sanzione o richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro. Non era presente il
legale rappresentate della società reclamante seppur regolarmente convocato.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
I gravi episodi attribuiti al Sig. Andrea Carducci, hanno trovato integrale conferma
nell’audizione del direttore di gara, il quale ha fornito una dettagliata ricostruzione dei fatti sia in
merito alle offese pronunciate dal Sig. Carducci, sia sulla condotta tenuta successivamente da
quest’ultimo tentando di impedire all’arbitro di partire con l’autovettura dal parcheggio al termine
della gara.
L’arbitro ha inoltre precisato, senza ombra di dubbio, che l’autore delle violazioni contestate è
sicuramente stato il Sig. Andrea Carducci, peraltro conosciuto personalmente dallo stesso
direttore di gara. Commisurata ed equa appare la sanzione inflitta dal G.S. meritevole di integrale
conferma.
P.Q.M.
Respinge il reclamo, confermando integralmente il provvedimento del G.S..
· DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.