COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 63 del 11/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES PROVINCIALE TERNI

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 63 del 11/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

JUNIORES PROVINCIALE TERNI

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN GEMINI IN RIFERIMENTO ALLA GARA TERNI

EST – SAN GEMINI DISPUTATA IL 21.11.2009 A TERNI, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE

SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.13 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DATATO

25.11.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA.

- PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE CARDUCCI ANDREA FINO AL 30.06.2010.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.12.2009, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : annullamento

della sanzione o richiesta di riduzione della medesima.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro. Non era presente il

legale rappresentate della società reclamante seppur regolarmente convocato.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

I gravi episodi attribuiti al Sig. Andrea Carducci, hanno trovato integrale conferma

nell’audizione del direttore di gara, il quale ha fornito una dettagliata ricostruzione dei fatti sia in

merito alle offese pronunciate dal Sig. Carducci, sia sulla condotta tenuta successivamente da

quest’ultimo tentando di impedire all’arbitro di partire con l’autovettura dal parcheggio al termine

della gara.

L’arbitro ha inoltre precisato, senza ombra di dubbio, che l’autore delle violazioni contestate è

sicuramente stato il Sig. Andrea Carducci, peraltro conosciuto personalmente dallo stesso

direttore di gara. Commisurata ed equa appare la sanzione inflitta dal G.S. meritevole di integrale

conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo, confermando integralmente il provvedimento del G.S..

· DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.

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