COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 65 del 18/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 2^ CATEGORIA NEL RECLA

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 65 del 18/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

2^ CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DA BOLDRINI DAVID IN RIFERIMENTO

ALLA GARA : AGELLO / PIETRAFITTA DISPUTATA IL 29.11.2009 A AGELLO,

AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.58 DEL

COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 02.12.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA.

· PER SQUALIFICA PER TRE GARE.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.12.2009, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio il calciatore, adducendo i seguenti motivi :

richiesta di riduzione della sanzione.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro seppur

regolarmente convocato.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

L’audizione del direttore di gara ha permesso di ricostruire il comportamento tenuto dal

calciatore Boldrini David, il quale, pur pronunciando le frasi offensive contestategli, non ha

però posto in essere un vero e proprio tentativo di aggressione nei confronti del direttore di

gara.

A parere di questa Commissione, appare equo contenere la squalifica inflitta dal G.S.

al Boldrini a due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore Boldrini David a due

giornate effettive di gara.

DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.

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