COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 67 del 24/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 67 del 24/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

2^ CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CALCIO SAN MARCO IN RIFERIMENTO ALLA

GARA : SAN MARCO / PAPIANO - DISPUTATA IL 06.12.2009 A SANMARCO DI PERUGIA - AVVERSO

LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.62 DEL COMITATO REGIONALE

UMBRIA DATATO 10.12.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA.

· PER SQUALIFICA PER CINQUE GARE INFLITTA AL CALCIATORE GRANALLI MATTEO.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 23.12.2009, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di

riduzione della squalifica.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione sono comparsi l’arbitro Andrea Calabresi,

nessuno per la società ricorrente

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA e sentito l’Arbitro, LA COMMISSIONE OSSERVA:

come confermato dall’arbitro in sede di audizione, il comportamento tenuto dal calciatore Granalli

Marco è stato sicuramente di alto contenuto offensivo, senza però denotare atteggiamenti

violenti, ciò che avrebbe potuto giustificare la conferma della sanzione inflitta in primo grado dal

G.S..

Sulla base di tali elementi reputa questa commissione equo ridurre la squalifica inflitta a quattro

gare.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo:

1. Riduce la sanzione inflitta al calciatore Granalli Marco a quattro giornate di squalifica.

- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.

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