COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 67 del 24/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. G

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 67 del 24/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. GRIFO CANNARA IN RIFERIMENTO ALLA GARA:–

SUPERGA 48 / GRIFO CANNARA - DISPUTATA IL 05.12.2009 A SAN GIOVANNI DI BAIANO -

AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.62 DEL COMITATO

REGIONALE UMBRIA DATATO 10.12.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA.

· PER SQUALIFICA PER CINQUE GARE INFLITTA AL CALCIATORE BINUCCI GIUSEPPE.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 23.12.2009, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di

riduzione della squalifica.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione sono comparsi l’arbitro Conti Stefano e per la

Società ricorrente il Sig. Landi Riccardo munito di delega

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA e sentiti l’arbitro ed il delegato della società

ricorrente LA COMMISSIONE OSSERVA:

l’audizione dell’arbitro, il quale ha confermato il verbale di gara redatto, ha permesso di ricostruire

i fatti, e, per quanto concerne il comportamento tenuto dal calciatore Binucci Giuseppe,

successivamente all’espulsione, ha evidenziato che lo stesso è stato in parte influenzato dalla

illegittima presenza, all’interno del recinto di gioco, di alcuni sostenitori che hanno profittato di un

ingresso lasciato colpevolmente aperto dalla società ospitante Superga 48. E’ stato altresì

evidenziato che l’episodio ha avuto breve durata e non ha avuto conseguenze sul piano fisico per

nessuno dei partecipanti.

Sulla base di tali elementi reputa questa commissione equo ridurre la squalifica inflitta a quattro

gare.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo:

1. Riduce la sanzione inflitta al calciatore Binucci Giuseppe a quattro giornate di squalifica.

- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.

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