COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 67 del 24/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ F.C.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 67 del 24/12/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ F.C. S.ERMINIO MONTEBAGNOLO IN RIFERIMENTO
ALLA GARA : SPINA/S.ERMINIO MONTEBAGNOLO - DISPUTATA IL 05.12.2009 A SPINA - AVVERSO
LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.62 DEL COMITATO REGIONALE
UMBRIA DATATO 10.12.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA.
PER:
- SQUALIFICA PER NUMERO QUATTRO GARE INFLITTA AL GIOCATORE MORBIDINI MICHELE
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 23.12.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di
riduzione della squalifica.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione è non è comparso l’arbitro Amabile Fazio, per
la società è comparso il dirigente con delega Rossano Bistoni
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA e sentito il dirigente della società ricorrente
LA COMMISSIONE OSSERVA:
la ricostruzione dei fatti riguardanti il comportamento del calciatore Morbidini ha permesso di
stabilire che l’accaduto è stato generato da un’azione di gioco che, causa le condizioni del campo,
si concretizzava con un’entrata scoordinata nei confronti di un avversario che peraltro non
riportava nessun danno fisico. Dopo l’espulsione il Morbidini si allontanava dal terreno di gioco
senza protestare.
Per quanto sopra, a parere di questa Commissione la squalifica può essere contenuta in tre
effettive giornate di gara
P.Q.M.
IN PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO:
Si riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Morbidini Michele a tre giornate effettive di
gara.
- Ordina la restituzione della tassa reclamo.