COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 74 del 15/01/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO P

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 74 del 15/01/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

2^ CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CARBONESCA IN RIFERIMENTO ALLA

GARA – TIGROTTI MORRA / CARBONESCA DISPUTATA IL 13.12.2009 A MORRA - AVVERSO

LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.64 DEL COMITATO

REGIONALE UMBRIA DATATO 16.12.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA.

PER SQUALIFICA PER CINQUE GARE INFLITTA AL CALCIATORE BAZURLI FABRIZIO.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.01.2010, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di riduzione

della sanzione.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Questa Commissione rileva come dalla disamina del referto arbitrale i fatti contestati circa la

condotta violenta tenuta dal calciatore Bazurli Fabrizio risultino pacifici.

L’interposto reclamo non può essere accolto, ancorché parzialmente, non ravvisandosi

argomentazioni tali da giustificare la riduzione della sanzione inflitta dal G.S..

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it