COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 74 del 15/01/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 3^ CATEGORIA NEL RECLAMO P

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 74 del 15/01/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

3^ CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. RESINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA

– RESINA / CE.CU.RI.S. DISPUTATA IL 06.01.2010 A PARLESCA - AVVERSO LA DECISIONE

DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.32 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

DI PERUGIA DATATO 08.01.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.

PER SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA AL CALCIATORE RADICCHI FEDERICO.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.01.2010, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di riduzione

della sanzione.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Dalla disamina del referto di gara risulta confermato il comportamento offensivo posto in essere dal

calciatore Radicchi Federico, ma non emerge alcun comportamento minaccioso ascrivibile al

medesimo

La sanzione deve essere conseguentemente ridotta a due giornate di squalifica.

P.Q.M.

I n accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore Radicchi Federico a due giornate

effettive di gara.

DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.

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