COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 81 del 29/01/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ECCELLENZA NEL RECLAMO PRO
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 81 del 29/01/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
ECCELLENZA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POLISPORTIVA A.M. 98 IN RIFERIMENTO ALLA GARA – A.M. 98 /
CLITUNNO DISPUTATA IL 10.01.2010 AD ACQUASPARTA - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. N.73 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 13.01.2010 PUBBLICATO IN PARI
DATA.
PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ARCANGELI FABIO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 28.01.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di riduzione della
sanzione.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
E’ sicuramente da censurate il comportamento tenuto dal calciatore Arcangeli Fabio, ma a parere di questa
Commissione la squalifica di quattro giornate di gara inflitta allo stesso dal G.S. può essere ridimensionata
in tre giornate in quanto il suddetto calciatore è intervenuto nella discussione quanto già la stessa era in
corso e dopo la provocazione subita da un dirigente della squadra avversaria.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore Arcangeli Fabio a tre giornate
effettive di gara.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.