COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 81 del 29/01/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO PRO
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 81 del 29/01/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROMOZIONE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S.D. MAGIONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA – MAGIONE / ELLERA CALCIO DISPUTATA IL 10.01.2010 A MAGIONE - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA
NEL C.U. N.73 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 13.01.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SEGOLONI RICCARDO PER CINQUE GIORNATE DI GARA.
PER AMMENDA DI €. 600,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 28.01.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di riduzione delle
sanzioni.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Sull’ammenda di €.600,00: l’audizione degli ufficiali di gara ha permesso di constatare, con assoluta
certezza, la gravità del comportamento tenuto dai sostenitori A.S.D. Magione, resesi responsabili di
atteggiamenti ingiuriosi culminati con il lancio di sputi che raggiungevano l’assistente nr. 1 alle spalle. E’
stato comunque accertato che l’apertura dei cancelli, a fine gara, è stata fatta solo per necessità di accesso
di alcuni dirigenti per interviste ad emittenti locali, ed è avvenuta solo dopo che la terna arbitrale aveva
raggiunto il proprio spogliatoio. Tale ultima circostanza induce pertanto questa Commissione a disporre
una riduzione della sanzione, che si ritiene equo determinare in €.450,00.
Sulla squalifica al calciatore Segoloni Riccardo il direttore di gara ha confermato tutte le circostanze già
descritte nel referto di gara, per cui la squalifica inflitta dal G.S. appare equa e commisurata ai fatti
commessi.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo riduce l’ammenda ad €. 450,00. Conferma nel resto l’impugnata
decisione del G.S.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.