COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 85 del 05/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 2^ CATEGORIA NEL RECL

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 85 del 05/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

2^ CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.C.D. FERENTILLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTEL DEL

LAGO / FERENTILLO DISPUTATA IL 06.01.2010 A ARRONE - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE

SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 70 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 08.01.2010

PUBBLICATO IN PARI DATA.

PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PROIETTI GIANMARCO FINO AL 31.12.2011.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 04.02.2010, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di riduzione

della sanzione.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

In sede di audizione il direttore di gara ha confermato integralmente quanto descritto nel referto

in merito al comportamento del calciatore Proietti Gianmarco, precisando di essere stato afferrato

al collo da detto calciatore in maniera sicuramente volontaria, mentre stava raccogliendo il

taccuino caduto a terra a seguito delle spinte subite. L’arbitro ha inoltre ribadito che a fine gara il

Proietti lo ha atteso in abiti borghesi continuando a protestare, ostacolando la chiusura della porta

dello spogliatoio dell’arbitro e colpendola violentemente. La sanzione irrogata dal G.S. deve

ritenersi adeguata alla gravità degli episodi sopra descritti e quindi meritevoli di integrale

conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo proposto dalla società A.C.D. Ferrentillo.

_ DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it