COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 19 Novembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 28 del 19 Novembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI
CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI
Gara: POL.D. CALCIO GRAVINA - C.S.D. ALTAMURA del 30 Ottobre 2009. (Reclamo della società
C.S.D. ALTAMURA avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, di cui alla delibera pubblicata sul
Comunicato Ufficiale n° 14 del 5 Novembre 2009 della Delegazione Provinciale di Bari).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
rilevato che la società reclamante è stata informata della programmazione dell’incontro con la società POL.D.
CALCIO GRAVINA mediante la pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale n° 12 del 22 Ottobre 2009
della Delegazione Provinciale di Bari;
che era onere della società C.S.D. ALTAMURA prendere visione dell’anzidetto Comunicato Ufficiale;
che la disciplina richiamata in atti dalla reclamante non è conferente (v. C.U. n° 4/09) o regola solo lo
svolgimento dei Campionati Regionali (v. C.U. n° 7/09);
che, quindi, la colpevole condotta della società C.S.D. ALTAMURA merita adeguata sanzione;
tutto ciò rilevato
DELIBERA
- rigettarsi il reclamo e confermarsi la decisione del Giudice di prime cure;
- dispone addebitarsi la tassa reclamo attesone il rigetto.