COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 3 Dicembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 30 del 3 Dicembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

Gara: POL. LIZZANO - A.S.D. LEPORANO del 25 Ottobre 2009. (Reclamo della A.S.D. LEPORANO in

opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato

della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 12 Novembre 2009 del Comitato

Regionale Puglia).

- Esaminati gli atti ufficiali;

- letto il reclamo a margine citato;

- esperite indagini;

- rilevato che la segreteria del Giudice Sportivo serie “D” con nota del 25/11/2009, su richiesta di questa

Commissione Disciplinare Territoriale ha dichiarato e accertato che “il calciatore in oggetto (DELL’OSSO

Davide n.d.r.) nel periodo anteriore al 17/9/2009 non ha disputato alcuna gara ufficiale con la società ARS ET

LABOR GROTTAGLIE” (testuale);

- considerato, pertanto, che il calciatore suddetto aveva già scontato la squalifica per una gara per recidività di

ammonizioni, per cui si trovava in posizione regolare nel momento in cui partecipava alla gara del 25/10/2009

(LIZZANO - LEPORANO);

- ritenuto, pertanto, che va accolto il reclamo proposto dalla società A.S.D. LEPORANOe va quindi modificato

il provvedimento adottato dal primo giudice con cui è stato erroneamente accolto il ricorso proposto dalla soc.

POL. LIZZANO

P.Q.M.

D E L I B E R A

accogliere il reclamo proposto dalla società A.S.D. LEPORANO e per l’effetto revocarsi la decisione del

Giudice Sportivo di cui al Comunicato Ufficiale n. 27 del 12/11/2009, convalidando il risultato acquisito sul

campo di 0 - 3 a favore della società A.S.D. LEPORANO;

non addebitarsi la tassa reclamo stante l’accoglimento del ricorso.

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