COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 3 Dicembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. ATLETICO CAPURSO – A.C.D.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 30 del 3 Dicembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Gara: A.S.D. ATLETICO CAPURSO - A.C.D. MILAN CLUB MOLFETTA dell’1 Novembre 2009. (Reclamo

della A.S.D. ATLETICO CAPURSO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a

carico della società per il risultato della gara, per l’ammenda di € 500.00 e squalifica calciatore NISTA

Leonardo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 5 Novembre 2009 del Comitato

Regionale Puglia).

- Esaminati gli atti ufficiali;

- letto il reclamo a margine citato;

- udito il rappresentante della ricorrente;

- esperite indagini;

- sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;

- considerato che i fatti occorsi, attribuibili al comportamento antisportivo e rissoso, sono risultati addebitabili

ai soli calciatori e tesserati della società A.S.D. ATLETICO CAPURSO, per cui corretta è l’attribuzione delle

sanzioni alla perdita della gara con il risultato di 0 - 3 attribuita dal primo giudice che merita conferma;

rilevato, altresì, che non trova giustificazione l’ammenda di € 500,00 che presuppone una sanzione attribuibile

non già ai tesserati (suscettibili di punizione autonoma) ma a comportamenti di sostenitori locali e/o a fatti

attribuibili direttamente alla società

P.Q.M.

D E L I B E R A

annullarsi l’ammenda di € 500,00 comminata a carico della società A.S.D. ATLETICO CAPURSO,

confermarsi nel resto le impugnate decisioni;

non addebitarsi la tassa reclamo stante il parziale l’accoglimento del ricorso.

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