COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 3 Dicembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 30 del 3 Dicembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

Gara: A.S.D. ATLETICO LECCE - POL. NUOVA dell’8 Novembre 2009. (Reclamo della A.S.D. ATLETICO

LECCE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore

SPLENDORE Luigi, e dei calciatori SPLENDORE Antonio, BELLO Luca, CARRISI Tomas, TREVISI Marco e

GAROFALO Giorgio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 17 del 12 Novembre 2009 della

Delegazione Provinciale di Lecce).

- Esaminati gli atti ufficiali;

- letto il reclamo a margine citato;

- esperite indagini;

- rilevato che non merita censura la sanzione inflitta al sig. SPLENDORE Luigi, responsabile di frasi

minacciose e irriguardose nei confronti dell’arbitro oltre al comportamento antisportivo e violento a fine gara;

- ritenuto che va anche confermato il provvedimento disciplinare di squalifica per il calciatore SPLENDORE

Antonio, essendo risultato confermato dagli atti ufficiali il comportamento irriguardoso e violento nei confronti

dell’arbitro, così come non meritano modifica i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti dei calciatori

BELLO Luca, CARRISI Tomas e TREVISI Marco perché adeguati alle infrazioni loro contestate dal primo

giudice;

- considerato altresì che la squalifica per n. 2 gare inflitta la calciatore GAROFALO Giorgio non è impugnabile

ai sensi dell’art. 45 punto 3 lettera a del Codice di Giustizia Sportiva;

P.Q.M.

D E L I B E R A

respingere interamente, per le motivazioni suddette, il ricorso proposto dalla Società A.S.D. ATLETICO

LECCE e, per l’effetto, addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante.

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