COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 3 Dicembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 3 Dicembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
Gara: A.S.D. ATLETICO LECCE - POL. NUOVA dell’8 Novembre 2009. (Reclamo della A.S.D. ATLETICO
LECCE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore
SPLENDORE Luigi, e dei calciatori SPLENDORE Antonio, BELLO Luca, CARRISI Tomas, TREVISI Marco e
GAROFALO Giorgio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 17 del 12 Novembre 2009 della
Delegazione Provinciale di Lecce).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- esperite indagini;
- rilevato che non merita censura la sanzione inflitta al sig. SPLENDORE Luigi, responsabile di frasi
minacciose e irriguardose nei confronti dell’arbitro oltre al comportamento antisportivo e violento a fine gara;
- ritenuto che va anche confermato il provvedimento disciplinare di squalifica per il calciatore SPLENDORE
Antonio, essendo risultato confermato dagli atti ufficiali il comportamento irriguardoso e violento nei confronti
dell’arbitro, così come non meritano modifica i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti dei calciatori
BELLO Luca, CARRISI Tomas e TREVISI Marco perché adeguati alle infrazioni loro contestate dal primo
giudice;
- considerato altresì che la squalifica per n. 2 gare inflitta la calciatore GAROFALO Giorgio non è impugnabile
ai sensi dell’art. 45 punto 3 lettera a del Codice di Giustizia Sportiva;
P.Q.M.
D E L I B E R A
respingere interamente, per le motivazioni suddette, il ricorso proposto dalla Società A.S.D. ATLETICO
LECCE e, per l’effetto, addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante.