COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 3 Dicembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 3 Dicembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
Gara: TARANTO SPORT S.R.L. - A.S.D. ALBEROBELLONOCI dell’ 1 Novembre 2009. (Reclamo della
società TARANTO SPORT S.R.L. in opposizione al provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Territoriale a
carico della società (ammenda di € 200,00), di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 26 del 5
Novembre 2009 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
rilevato che da quanto emerge dall’iterrogatorio dell’arbitro va imputata alla società ospitante e reclamante
una lieve colpa per non aver provveduto prima all’allontanamento di quelle persone che sostavano nei pressi
degli spogliatoi;
che va anche considerato che tale allontanamento si è verificato subito dopo la richiesta dell’arbitro con l’aiuto
del capitano della società TARANTO SPORT S.R.L. senza alcun incidente o frasi oltraggiose o violente;
che per tali motivi si appalesa l’opportunità di ridurre a misura più equa la sanzione inflitta dal Primo Giudice;
DELIBERA
- ridursi ad € 50,00 la sanzione dell’ammenda comminata dal Primo Giudice;
- non addebitarsi alcuna tassa atteso l’esito del reclamo.