COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 3 Dicembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.D. POL. SAN GERARDO – A.C.D TR
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 3 Dicembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.D. POL. SAN GERARDO - A.C.D TRINITAPOLI dell’ 1 Novembre 2009. (Reclamo della società
A.D. POL. SAN GERARDO in opposizione al provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Territoriale a carico
della società (ammenda di € 200,00), di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 26 del 5
Novembre 2009 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
rilevato che dall’interrogatorio dell’arbitro è emerso che egli stesso si era recato nello spogliatoio della società
A.C.D. TRINITAPOLI per la consegna dei cartellini della gara;
che detto spogliaotio si trova ubicato vicino a quello della scoietà A.D. POL. SAN GERARDO da cui avrebbe
udito levarsi frasi ingiuriose nei suoi confronti;
che tali frasi sono cessate appena l’arbitro si è avvicinato maggiormente allo spogliatoio della società A.D.
POL. SAN GERARDO;
da quanto avanti evidenziato emerge una lieve colpa a carico della società A.D. POL. SAN GERARDO che
comporta una congrua riduzione della sanzione inflitta dal Primo Giudice;
DELIBERA
- ridursi ad € 50,00 la sanzione dell’ammenda comminata dal Primo Giudice;
- non addebitarsi alcuna tassa atteso l’esito del reclamo.