COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 17 Dicembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 33 del 17 Dicembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

Gara: A.S.D. CARMIANO - U.S. LORENZO MARIANO del 26 Novembre 2009. (Reclamo della A.S.D.

CARMIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore

BERNARDO Diego di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 29 del 26 Novembre 2009 del

Comitato Regionale Puglia).

- Esaminati gli atti ufficiali;

- letto il reclamo a margine citato;

- esperite indagini;

- sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;

- rilevato che dalle indagini esperite è risultato pacifico che il comportamento antisportivo del calciatore

BERNARDO Diego è avvenuto al di fuori del terreno di gioco e sugli spalti del campo sportivo di Carmiano;

- considerato che un tale comportamento antisportivo ed anche violento, non essendo riconducibile

all’ambito suo proprio della gara ma a fatti estranei alla gara stessa per cui più adeguata si appalesa la

squalifica al calciatore innanzi citato fino al 31/8/2010

P.Q.M.

D E L I B E R A

ridursi al 31/8/2010 La squalifica inflitta al calciatore BERNARDO Diego della società A.S.D. CARMIANO ;

non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.

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