COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 5 Gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 5 Gennaio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
Gara: A.S.D. JUNIOR TARANTO CALCIO - A.S.D. MOTTOLA del 6 Dicembre 2009. (Reclamo della
società A.S.D. JUNIOR TARANTO CALCIO in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo
Territoriale a carico del dirigente Sig. RICCI GIUSEPPE, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato
Ufficiale n° 32 del 10 Dicembre 2009 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
udito il rappresentante della ricorrente:
rilevato preliminarmente rilevato che il reclamo proposto è inammissibile sotto il dupice ordine di profili è
cioè per essere inappellabile la decisione di prime cure ai sensi dell’art. n° 45, comma 3/B del Codice di
Giustizia Sportiva in quanto l’inibizione inflitta è inferiore ad un mese, e, per altro verso, per essere stato il
ricorso avverso la sanzione pecuniaria sottoscritto da tesserato inibito;
DELIBERA
- rigettarsi il reclamo del dirigente RICCI GIUSEPPE in ordine alla sanzione personale dell’inibizione
perché inappellabile ex art. 45, comma 3/B del Codice di Giustizia Sportivae quindi per manifesta
inammissibilità;
- dichiararsi inammissibile il ricorso proposto quale presidente della società A.S.D. JUNIOR TARANTO
CALCIO, siccome sottoscritto da soggetto inibito;
- addebitarsi sul conto della società la tassa reclamo siccome rigettato.