COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 14 Gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 14 Gennaio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Gara: A.C.D. CASTELLANETA - U.S. S. VITO del 20 Dicembre 2009. (Reclamo della U.S. S. VITO in
opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore D’IGNAZIO
Francesco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 24 Dicembre 2009 del Comitato
Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- esperite indagini;
- considerato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali, per cui attesa la
gravità dei fatti occorsi va confermata la sanzione della squalifica inflitta al calciatore D’IGNAZIO Francesco
P.Q.M.
D E L I B E R A
respingere il reclamo proposto dalla società U.S. S. VITO e, per l’effetto, addebitare sul conto della società la
relativa tassa.