COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 14 Gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. CISTERNINO – A.S.D. NUOVA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 38 del 14 Gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Gara: A.S.D. CISTERNINO - A.S.D. NUOVA MONTALBANO CALCIO del 3 Gennaio 2010. (Reclamo

della A.S.D. NUOVA MONTALBANO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice

Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 300.00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale

n. 37 del 7 Gennaio 2010 del Comitato Regionale Puglia).

- Esaminati gli atti ufficiali;

- letto il reclamo a margine citato;

- esperite indagini;

- considerato che la sanzione dell’ammenda inflitta dal primo giudice si appalesa adeguata al

comportamento dei sostenitori della società reclamante

P.Q.M.

D E L I B E R A

respingere il reclamo proposto dalla Società A.S.D. NUOVA MONTALBANO CALCIO, e per l’effetto

addebitare sul conto della stessa la relativa tassa.

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