COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 14 Gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 14 Gennaio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
Gara: A.S.D. SPORTING - F.C. GROTTAGLIE del 17 Dicembre 2009. (Reclamo della F.C. GROTTAGLIE
in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori ANTONAZZO
Giuseppe, GIANFRATE Giuseppe e massaggiatore CHIRICO Gabriele di cui alla delibera riportata sul
Comunicato Ufficiale n. 34 del 18 Dicembre 2009 della Delegazione Provinciale di Taranto).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- esperite indagini;
- rilevato che il comportamento del massaggiatore CHIRICO Gabriele può ritenersi gravemente ingiurioso e
minaccioso nei confronti dell’arbitro per cui adeguata si appalesa la sanzione dell’inibizione inflitta dal
primo giudice che va confermata;
- ritenuto, altresì, che il comportamento del calciatore ANTONAZZO Giuseppe, pur irriguardoso, volgare e
antisportivo può essere adeguatamente punito con la sanzione della squalifica fino al 30 dicembre 2010;
- considerato, altresì, che il comportamento del calciatore GIANFRATE Giuseppe (peraltro capitano della
società F.C. GROTTAGLIE) è risultato indubbiamente offensivo e irriguardoso ma non anche minaccioso
nei confronti dell’arbitro per cui più adeguata ai fatti occorsi appare la squalifica fino al 30 giugno 2010;
P.Q.M.
D E L I B E R A
- ridurre la squalifica al calciatore ANTONAZZO Giuseppe al 30 dicembre 2010;
- ridurre la squalifica al calciatore GIANFRATE Giuseppe al 30 giugno 2010 confermando nel resto le
impugnate decisioni;
- non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.