COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 21 Gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 21 Gennaio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
Gara: A.S.D. ATLETICO MESAGNE - A.S.D. PUTIGNANO CALCIO del 3 Gennaio 2010. (Reclamo della
A.S.D. PUTIGNANO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico
della società per l’ammenda di € 50.00, calciatori FRECENTESE Domenico, NOTARNICOLA Giovanni,
dirigente DAMASO Pietro di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 7 Gennaio 2010 del
Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- esperite indagini;
- rilevato che il ricorso proposto per il sig. DAMASO Pietro è inammissibile ai sensi dell’art. 45 punto 3
lettera b del Codice di Giustizia Sportiva;
- rilevato altresì che anche l’ammenda non è impugnabile ai sensi dell’art. 45 punto 3 lettera d del Codice di
Giustizia Sportiva;
- considerato che sulla base delle indagini esperite è risultato confermato il comportamento sicuramente
antisportivo ma non violento del calciatore FRECENTESE Domenico per cui più adeguata si appalesa la
squalifica fino al 31/8/2010;
- ritenuta adeguata ai fatti occorsi la squalifica inflitta dal primo giudice al calciatore NOTARNICOLA
Giovanni
P.Q.M.
D E L I B E R A
- dichiarare inammissibile il reclamo proposto per il sig. DAMASO Pietro e per l’ammenda di € 50,00;
- ridursi al 31/8/2010 la squalifica inflitta al calciatore FRECENTESE Domenico, confermarsi nel resto le
impugnate decisioni;
- non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.