COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 4 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 4 Febbraio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE
Gara: A.S.D. NEVIANO - U.S.D. BAGNOLO del 22 Novembre 2009. (Reclamo della U.S.D. BAGNOLO in
opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per ammenda di €
800,00 e squalifica calciatori CAMPA Roberto e CAMPA Giampiero di cui alla delibera riportata sul
Comunicato Ufficiale n. 19 del 26 Novembre 2009 della Delegazione Provinciale di Lecce).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- esperite indagini;
- sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
- considerato che la gravità dei fatti occorsi è stata adeguatamente punita nei confronti dei tesserati
dell’U.S.D. BAGNOLO e della stessa succitata società con riferimento alla squalifica dei calciatori CAMPA
Roberto e CAMPA Giampiero, e della punizione sportiva della perdita della gara a carico dell’U.S.D.
BAGNOLO;
- considerato altresì che le sanzioni inflitte ai tesserati e alla società come innanzi richiamata devono
ritenersi esaustive in relazione ai fatti occorsi, rappresentando la sanzione dell’ammenda una duplicazione
che avrebbe trovato giustificazione se riferiti a episodi attribuibili a sostenitori e non a tesserati della
società innanzi citata
P.Q.M.
D E L I B E R A
- revocare la sanzione dell’ammenda a carico della società U.S.D. BAGNOLO;
- confermarsi nel resto le impugnate decisioni;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.