COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 4 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. NEVIANO – U.S.D. BAGNOLO del
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 4 Febbraio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S.D. NEVIANO - U.S.D. BAGNOLO del 22 Novembre 2009. (Reclamo dei sigg. BLASI Valerio e
COLUCCIA Davide in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a loro carico di
cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 19 del 26 Novembre 2009 della Delegazione Provinciale
di Lecce).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito i ricorrenti;
- esperite indagini;
- sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
- considerato che dalla documentazione ufficiale e dalle indagini esperite è risultato accertato e confermato
il comportamento violento e antisportivo del calciatore BLASI Valerio perfettamente individuato davanti
all’ingresso degli spogliatoi dell’arbitro;
- che pertanto non merita modifica alcuna il provvedimento adottato dal primo giudice che va confermato;
- rilevato che, alla luce delle indagini esperite è risultato che il comportamento del calciatore COLUCCIA
Davide è stato solo gravemente antisportivo ma non violento nei confronti dell’arbitro, per cui più adeguata
si appalesa la sanzione della squalifica fino al 30/11/2012
P.Q.M.
D E L I B E R A
- ridursi al 30/11/20012 la squalifica inflitta al calciatore COLUCCIA Davide e confermarsi la squalifica al
calciatore BLASI Valerio;
- Incamerarsi la tassa di € 65,00 versata dal calciatore BLASI Valerio e restituirsi la tassa di € 65,00 versata
dal calciatore COLUCCIA Davide stante il parziale accoglimento del ricorso.