COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 101 del 13.10.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO D

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 101 del 13.10.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1)  Sig Grosso Roberto (Presidente A.S.D. Nuova Aquila Grammichele)

2)  Società A.S.D. Nuova Aquila Grammichele (CT)

Procedimento 27/A

v  Considerato che la Procura Federale con nota 1221 pf 08-09 del 03 Settembre 2009debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1  C.G.S. in riferimento al punto 14 delle disposizioni generali del C.U. n°1 del 09 Luglio 2008  nonché all’articolo 4 comma 1 C.G.S.

v  Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 06 Ottobre 2009 con inizio alle ore 15,30;

v  Dato atto che alla predetta udienza  è presente il Signor Grosso Roberto.

v  Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Grosso Roberto la inibizione per giorni 30 (trenta) ; alla società A.S.D. Nuova Aquila Grammichele l’ammenda di € 100 (cento)

v  Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite” I Presidente della società deferita si è giustificato, esibendo il tesseramento di u tecnico indicato, però, abilitato per il settore “Giovanissimi”. Dichiara che detto tesseramento aveva valenza anche per il campionato Juniores, stante la non obbligatorietà di un tecnico per il settore “Giovanissimi”. Invoca, quanto meno, la sua buona fede nel caso in esame.

v  Ritenuto che pur verosimilmente  il dirigente deferito è incorso in una errata interpretazione  di norma , lo stesso deve rispondere di quanto addebitatogli.

DELIBERA

 

v  Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

v  al Sig. Grosso Roberto (Presidente A.S.D. Nuova Aquila Grammichele)  la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 1 (uno); alla società A.S.D. Nuova Aquila Grammichele l’ammenda di € 100,00 (cento)

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale

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