COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 114 del 20.10.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARI
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 114 del 20.10.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
1) Sig. Farinella Francesco (Presidente A.S.D. Francesco Raimondi)
2) A.S.D. Francesco Raimondi (Pa)
Procedimento 22/A
v Considerato che la Procura Federale con nota 1225 pf 08-09 del 16 Agosto 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 C.G.S. anche in riferimento al punto 14 ) delle disposizioni generali C.U. n°1 del 09 Luglio 2009 nonché articolo 4 comma 1C.G.S.
v Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 06 Ottobre 2009 con inizio alle ore 15,30;
v Dato atto che alla predetta udienza nessuna delle parti deferite.
v Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Farinella Francesco la inibizione per mesi 2 (due) ; alla società A.S.D. Francesco Raimondi l’ammenda di € 200,00 (duecento)
v Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva.
v Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato
DELIBERA
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
al Sig. Farinella Francesco (Presidente A.S.D. Francesco Raimondi) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 2(due); alla società A.S.D. Francesco Raimondi l’ammenda di € 200,00 (duecento)